Egregio Amico cacciatore!

il turismo venatorio in Ungheria é fra i piú importanti a livello europeo. Questo per il numero dei cacciatori stranieri e la professionalitá dei guardiacaccia ungheresi, ma anche per la qualitá della caccia e della selvaggina.
É nostro dovere informare coloro che vengono a caccia nel nostro paese. I due ministeri competenti per la caccia e per la protezione della natura (Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo della Campagna, e Ministero della Protezione della Natura e delle Acque) hanno ritenuto necessario pubblicare una raccolta di informazioni, che ora anche Lei avrá.
Questa pubblicazione riassume le regole della caccia ungherese. Essa contiene informazioni utili per i cacciatori stranieri fin dall'arrivo in Ungheria sulle stagioni venatorie, sul riconoscimento delle specie cacciabili, sulle pratiche per la valutazione del trofeo e l'esportazione dello stesso.
Il principio dell'utilizzo duraturo delle risorse naturali - tra l'altro anche il selvatico - é giá accettato e riconosciuto a livello mondiale. La protezione della natura é di grandissima importanza sia per i cacciatori locali che per gli stranieri. L'elenco delle specie protette e di quelle cacciabili é diverso da quello internazionale, proprio per i criteri piú severi. Per questo insisteremo sulle specie di uccelli cacciabili e quelle protette, ma facilmente confondibili.
Scopo preciso di questa raccolta é quindi la volontá di informare per essere di aiuto, per far conoscere e rispettare i regolamenti ungheresi di caccia e di protezione della natura. Ed é altrettanto scopo mirato quello di prevenire le irregolaritá. L'intento delle Autoritá ungheresi di caccia e di protezione naturale non é punire, ma prevenire. Naturalmente chi commette un errore ne deve rispondere.
La preghiamo di leggere con attenzione questa breve raccolta, e di attenersi a tutto ció che é scritto, durante la sua caccia in Ungheria.
L'Ungheria - come da sempre - attende con simpatia tutti gli ospiti cacciatori.

Ministero dell'Agricolturae delloSviluppo della Campagna
Dipartimento di caccia e pesce
Ministero della Protezione della
Natura e delle Acque
Ufficio di protezione della natura



1. L'ordinamento della caccia in Ungheria

Le modalitá, le regole e l'ordinamento della caccia sono contenute nella legge del 1996 LV, Legge della protezione del selvatico, della gestione della selvaggina e della caccia e regolamento di esecuzione (in seguito LdC.). La LdC é in sintonia con le leggi vigenti sulle foreste 1996.LIV. e sulla protezione della natura 1996.LIII.

1.1. I principi piú importanti della Legge venatoria del 1996:
o Tutte le specie selvatiche fanno parte delle risorse naturali della terra, ed altrettanto sono parti insostituibili del patrimonio naturale. Scopo della legge venatoria é il mantenimento del patrimonio naturale delle specie cacciabili, la protezione del loro habitat, il controllo della selvaggina, la riparazione dei danni da essa causati.
o In Ungheria proprietario della selvaggina é lo Stato, mentre il diritto di caccia é del proprietario della terra (o acqua).


2. A quali condizioni puó cacciare un cittadino _straniero in Ungheria ?

2.1. Condizioni personali
Puó cacciare la persona che ha compiuto i 18 anni, che possiede di porto d'armi in corso di validitá, - o documento corrispondente - nello Stato di appartenenza ed ha ottenuto dalle Autoritá ungheresi la licenza di caccia ungherese.

2.1.1. La licenza di caccia
La licenza ( vedi allegato 1. ) permette di cacciare nella zona indicata nel documento stesso.
La licenza di caccia viene rilasciata per:
o 30 giorni
o un anno
Per il rilascio della licenza é dovuta una tassa. Possono richiedere la licenza: l'agenzia che ha stipulato il contratto con il cacciatore, il rappresentante del titolare del diritto di caccia, e naturalmente il cittadino straniero stesso.

2.1.2. Chi puó ottenere la licenza di caccia ?
La persona che ha compiuto 18 anni, non cittadino ungherese, che possiede:
o contratto di caccia o invito per ospite cacciatore ( * )
o permesso di importazione dell'arma ( * ) da caccia (arco, fucile, uccello da caccia)
o licenza di porto d'armi con validitá secondo le regole dello Stato di cui é cittadino.
o assicurazione della responsabilitá civile per i danni causati a terzi durante la caccia (l'assicurazione deve essere operante nel periodo di validitá della licenza)

I componenti segnalati con * assicura l'agenzia di caccia


2.1.3. Chi ha il potere di controllare la caccia del cittadino straniero ?
o L'ente venatoria della zona di loro competenza (i professionisti dellUfficio regionale dell'Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo dellaCampagna)
o L'ente ufficiale della protezione della natura. I competenti in questo caso sono i parchi nazionali. In tutte le direzioni dei parchi nazionali ci sono dei Servizi di guardia della natura. I collaboratori di questo servizio sono delle persone ufficiali, con tutti i diritti di controllo rilasciati ufficialmente. _I controllori della protezione della natura dei parchi nazionali hanno diritto e dovere nella zona di competenza del parco stesso:
- controllare che le descrizioni riguardo la protezione della natura siano rispettate
- chiedere ed eseguire gli atti seguenti contro la persona che danneggia, mette in pericolo, o comunque violenta le leggi della protezione della natura: controllo, richiamo d'attenzione, verifica dell'identitá, richiesta di processo, fermo o arresto
- controllo del bagaglio, del veicolo, verifica dell'identitá in caso di persona che puó essere accusata di avere dei oggetti di valore naturale
- verifica dell'identitá, controllo del bagaglio, del veicolo in caso di macchine delle quali si presume che hanno al bordo dei oggetti di valore naturale ricavati illegalmente
- in zona protetta controllare la licenza di caccia, il protocollo, porto d'armi, licenza di caccia con uccello rapace, licenza di arco, e numero d'identificazione della selvaggina abbattuta del cacciatore
- sequestro dell'attrezzo con il quale hanno compiuto il danno della natura, e dell'oggetto di valore naturale
- Arresto della persona che puó essere accusata di aver fatto un delitto contro la natura, fino all'arrivo della polizia
- in caso di renitenza utilizzo di attrezzi sforzati, sequestro dei oggetti che possono mettere in pericolo la vita , e consegnarli alla polizia
- in casi determinati dalla legge applicare multe
o La polizia


2.1.4. Lettera d'invito
Il cittadino straniero puó cacciare solo se possiede valido il contratto di caccia (oppure invito) in Ungheria. L'Agenzia di caccia che organizza invia una lettera d'invito personalizzata (all. 2). Il cacciatore in possesso della stessa puó chiedere alle Autoritá doganali ungheresi il permesso temporaneo di importazione (ed esportazione) dell'arma.


2.1.5. L'importazione (ed esportazione) dell'arma da caccia in Ungheria
Le autoritá doganali - dopo aver esaminato la lettera d'invito personale, il porto d'armi rilasciato nel paese di residenza, il passaporto - e pagando la marca da bollo - rilascia il permesso di importazione (ed esportazione) dell'arma, con validitá 90 giorni. Pertanto non si puó tenere un'arma in Ungheria per periodi superiori ai 90 giorni.
Importante!
Questo documento deve essere riconsegnato all'uscita dall'Ungheria alle Autoritá di dogana ! In caso contrario la persona inadempiente viene sottoposta a processo penale.

2.1.6. Contratto con l'agenzia di caccia.
Il contratto di caccia tra l'agenzia ed il cittadino straniero é valido solo se redatto per iscritto (contratto di commercio estero).

2.2. Le regole della caccia

2.2.1. Armi da caccia, munizioni ed altri strumenti
La legge stabilisce che il selvatico puó essere abbattuto solo con un'arma consentita per uso venatorio, con lunghezza di canna minimo 45 cm., inoltre con arco e uccello rapace.
Secondo la legge governativa 30/1997 "delle armi e munizioni"la selvaggina grande puó essere cacciata solo con munizione a palla unica, con la forza di proiettile minimo 2500 Joule. (eccetto il capriolo che puó essere cacciato anche con proiettile di 1000 Joule.)

L'arma a pallini puó essere utilizzata solo per la piccola selvaggina, e per il cinghiale. Secondo le usanze ungheresi si utilizzano le seguenti misure di piombo (diametro del pallino), consigliate anche per i cacciatori stranieri:
o lepre 3,0-3,5 mm.
o fagiano 3,0-3,5 mm.
o anatre, folaghe 3,0-3,5 mm.
o oche 3,5-4,0 mm.
o selvatici a pelo 3,5-4,5 mm.
o starne, beccacce, colombacci, _ tortore bianche 2,1-2,5 mm.

Per scopo venatorio si puó usare piombo da un minimo di 2,0 mm a un massimo di 4,5 mm.
Il fucile semiautomatico con cartucce a pallini deve contenere non piú di 3 colpi.
In Ungheria si puó cacciare anche con l'arco. Cervo, daino, muflone, capriolo, cinghiale possono essere abbattuti solo con forza superiore al 222,7 Newton utilizzando esclusivamente freccia da caccia.


DIVIETI:
o L'arma a palla automatica e semiautomatica. Inoltre l'arma a palla con calibro 0,22 e cartuccia minore di 40 mm. di lunghezza.
o L'arma a pallini per selvaggina grande (cervo, daino, capriolo, muflone), eccetto il cinghiale.
o uso di silenziatore
o congegno elettronico per l'osservazione notturna del selvatico
o congegno elettronico per il disorientamento del selvatico
o materiali artificiali per il disorientamento del selvatico , animale vivo da richiamo.
o uso di lampade durante la caccia (esclusa la caccia al cinghiale in prevenzione di danni, e caccia alla volpe, se si ha il permesso speciale delle Autoritá venatorie)
o freccia con veleno e con testa esplosiva
o balestra
o utilizzo di archi fuori dai casi prima indicati

2.2.2. Metodi di caccia
Si puó cacciare solo secondo le disposizioni previste per il singolo tipo di caccia, ed in modo regolare. Il cacciatore puó partecipare alle battute solo su responsabilitá propria. É obbligato ad eseguire gli ordini della persona autorizzata a dirigere la caccia (capocaccia, guardiacaccia).
Non puó partecipare alle battute la persona che é sotto l'influenza di alcoolici ed altre sostanze che diminuiscano la propria capacitá, e la persona che comunque non é in grado di comportarsi a caccia in condizioni di sicurezza.

Regola importante:
Sparare con l'arma (o con l'arco) si puó solo nel caso in cui il cacciatore ha riconosciuto senza dubbi la specie selvatica per la quale ha il permesso di caccia, e se non mette in pericolo né la vita di altre persone, né cose di valore di terzi !!

In Ungheria si puó praticare la caccia individuale e la caccia in gruppo (3 o piú persone). In caccia individuale é obbligatoria la presenza di un'accompagnatore vicino al cacciatore ospite.


2.2.2.1. Modalitá di caccia:
Caccia individuale:
o cerca
o appostamento
o cerca con fuoristrada o con carrozza
o caccia da imbarcazione

Caccia in gruppo:
Selvaggina grande:
o caccia in piccola battuta
o caccia in grande battuta

Selvaggina minore:
o caccia in cerca
o caccia in battuta

La caccia é in gruppo quando almeno tre, col massimo di sei cacciatori e dieci battitori, partecipano insieme alla battuta.
In caso di caccia individuale alla selvaggina grande, l'uso del cannocchiale é obbligatorio.
2.2.2.2. Come si puó cacciare alle singole specie?
Si puó cacciare esclusivamente in caccia individuale:
o selvaggina grande:cervo, daino, capriolo (maschio, femmina, piccolo), muflone, cervo sika (maschio, femmina, piccolo )
o selvaggina minore: beccaccia
Si puó cacciare in caccia individuale e in gruppo:
o selvaggina grande: cerva, cerbiatto
o daina, giovenca, vitello di daino
o femmina di muflone, agnello di muflone (queste specie sono cacciabili solo in piccola battuta)
o selvaggina minore: lepre, volpe, zibetto, faina, procione lavatore, oca granaiola, oca lombardella, le specie cacciabili di anatre, tortora bianca, colombaccio,stornello, cornacchia bigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia, puzzola.
Si puó cacciare esclusivamente in gruppo:
o lepre, fagiano, starna

2.2.2.3. In quale posizione si puó sparare al selvatico?
o alla selvaggina da piuma in volo, alla lepre in corsa.
o alla selvaggina grande solo ferma (eccetto il cinghiale).
o alla selvaggina ferita si puó sparare anche in corsa.
o in caso di caccia con l'arco si puó tirare alla lepre anche ferma.

2.2.2.4. Regole importanti per l'uso corretto dell'arma:
o prima di usare l'arma dev'essere verificato che non sia carica e che nella canna non ci siano corpi estranei.
o l'arma carica si puó tenere in spalla, con la canna in alto.
o l'arma va usata sempre in modo che anche in caso di colpo mancato non sia in pericolo la vita di nessuno.
o l'arma si puó caricare (o mettere lo stecher) solo all'atto dello sparo effettivo.
o se il colpo non viene tirato, l'arma va messa nuovamente in sicura, o si deve togliere lo stecher in caso di arma a palla.
o É vietato puntare la selvaggina che passa in mezzo alla fila dei cacciatori.
o É vietato lasciare l'appostamento prima della fine della piccola o grande battuta
o Dopo la fine della battuta é vietato sparare alla selvaggina, eccetto all'animale ferito. Il cacciatore che spara dopo la fine della battuta dev'essere escluso dalla battuta stessa, immediatamente.
o É vietato lasciare l'arma incustodita.

2.2.2.5. Le regole di caricamento dell'arma:
L'arma da caccia puó essere caricata:
o se il cacciatore ha giá occupato l'appostamento
o se la battuta é giá iniziata
o se l'accompagnatore l'ha autorizzato

L'arma dev'essere scarica:
o se la battuta é finita
o quando si sale o si scende dall'appostamento
o quando si sale in autovettura
o quando si salta un'ostacolo naturale
o se l'arma é guasta
o se l'accompagnatore dá l'ordine di scaricare
La persona che non rispetta le regole e gli ordini della caccia, puó dal capocaccia prima essere diffidato, poi puó essere escluso dalla caccia. Il capocaccia ha l'obbligo di avvertire i partecipanti della fine della battuta.
Durante la caccia non si puó lasciare il posto o appostamento fino all'ora prestabilita, o fino al termine della caccia. Al buio un cacciatore puó avvicinarsi all'altro solo facendo continuamente segnali di luce o rumori prestabiliti. Attraversando luoghi abitati, viaggiando su mezzi pubblici, o attraversando una riserva sconosciuta l'arma dev'essere scarica e chiusa nel fodero.

2.2.2.6. Caccia da barca:
Per la caccia agli acquatici puó essere usata la barca a remi se:
o É in stato tecnico ottimo
o garantisce l'equilibrio in caso di sparo
o ci sono posti disponibili sia per il cacciatore che per l'accompagnatore
o in caso di caccia dala barca ci deve essere - oltre al barcaiolo - un solo cacciatore (anche con proprio cane).

2.2.2.7. In Ungheria sono vietati i seguenti metodi di caccia:
o da autoveicolo motorizzato, o da autoveicolo in movimento
o da buca, eccetto la caccia agli acquatici
o da barca, eccetto la caccia agli acquatici
o caccia con fari
o caccia in battuta al cervo, daino, capriolo, muflone
o caccia con branco di cani

2.2.2.8. Affitto di armi
Ci sono molti motivi per usare esclusivamente la propria arma. Se non c'é questa possibilitá, l'agenzia puó fornire armi autorizzate per scopo di affitto al cittadino straniero; quest'ultimo deve comunque possedere i requisiti personali (vedi punto 2.1.)
Il cittadino ungherese non puó dare la propria arma ad un cittadino straniero.

2.2.3. L'identificazione della grossa selvaggina
In Ungheria é stato introdotto l'uso delle medaglie d'identificazione della grossa selvaggina. Le medaglie devono essere poste sul corpo dell'animale abbattuto, oppure sulla testa se tolta dal corpo (é compito dell'accompagnatore/guardiacaccia !). Sulle medaglie numero di serie . La medaglia dev'essere fissata sul corpo/trofeo dell'animale anche all'uscita della frontiera; questo puó essere anche controllato dai doganieri! Il numero della medaglia verrá registrato anche sul protocollo di caccia ed anche alla valutazione del trofeo.
2.2.4. Valutazione del trofeo
In Ungheria i trofei di cervo, daino, capriolo, muflone, e la zanna di cinghiale che supera i 16 cm, devono essere valutati entro trenta giorni dalla data dell'abbattimento.
Posti di valutazione:
o il comitato di valutazione di trofeo delle autoritá venatorie di competenza, per ogni zona territoriale.
o nelle seguenti regioni si possono valutare tutti i trofei provenienti da tutte le parti dell'Ungheria: Gyor-Moson-Sopron, Vas, Zala, Fejér, Somogy, Tolna, Pest.
Se all'atto della valutazione risulta che l'abbattimento della selvaggina é stato effettuato con metodo vietato, e per questo viene applicata una multa venatoria, l'ente puó rilasciare il certificato della valutazione solo dopo il pagamento della multa. La multa dev'essere pagata da chi é autorizzato alla caccia in riserva.
Se il trofeo come punteggio internazionale (PI) arriva ai livelli sottoelencati, le autoritá venatorie devono presentarlo al Ministero - entro otto giorni - per renderlo oggetto di importanza nazionale:
o cervo 240 IP
o daino 200 IP
o muflone 220 IP
o capriolo 170 IP
o cinghiale 130 IP
La presentazione e la valutazione sono certificate dalle autoritá con la segnalazione del numero della medaglia d'identificazione, firma e timbro dell'ufficio stesso.
L'ente venatorio fa eseguire sul trofeo (cinghiale escluso) un foro meccanico, quale prova della valutazione effettuatata. Il certificato dovrá essere riportato anche sul protocollo di caccia (in caso di biglietto di caccia) mentre in caso di licenza di caccia dev'essere riportato sulla parte apposita della licenza.
L'esportazione del trofeo di cervo, daino, capriolo, muflone, cinghiale dev'essere accompagnata dal pemesso ufficiale dell'ente venatorio (rilasciato sulla licenza di caccia). In caso di esportazione il permesso dev'essere esibito, se richiesto al controllo in dogana.
L'ente venatorio in caso di abbattimento regolare di un selvatico il cui trofeo merita la medaglia, rilascia una medaglia ed un diploma.
La valutazione dev'essere pagata da chi é tenuto a farla eseguire.
Del trofeo considerato di valore nazionale, viene preparata una copia. La custodia e la presentazione del trofeo in mostra al pubblico, spettano al Ministero.
Nel caso in cui il trofeo venga considerato di valore nazionale, il titolare puó chiedere un rimborso a titolo di danno, che dev'essere pagato su un conto separato, dalla legge determinato. Se il trofeo é stato abbattuto nell'ambito di un contratto di caccia, l'ammontare del risarcimento non puó superare l'importo del contratto.


3. Specie cacciabili e stagioni venatorie

Il cittadino straniero in possesso di licenza puó cacciare solo con l'accompagnatore ufficiale della riserva. Durante la caccia é obbligato ad ottemperare agli ordini del guardiacaccia, e puó abbattere solo la selvaggina per la quale ha firmato il contratto di caccia.
In caccia, individuale o in gruppo, alla piccola selvaggina (fagiano, acquatici) oppure in caccia in battuta alla grossa selvaggina puó stare anche da solo in appostamento, ma é obbligato severamente a rispettare gli ordini del capocaccia (puó abbattere solo la specie e la quantitá stabilite dal capocaccia). In caso contrario risponde personalmente di tutte le conseguenze.
Considerando che i maggiori problemi nascono sempre durante la caccia in battuta alla piccola selvaggina (specialmente a caccia di acquatici), ora presenteremo tutte le specie protette e quelle il cui riconoscimento richiede molta attenzione.
Raccomandiamo di osservare attentamente il calendario venatorio (allegato 3 ), e le spiegazioni dei punti 1-9. Essi possono essere modificati dal Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo della Campagna .


4. Trasporto all'estero di trofeo e di selvaggina abbattuta:

La preparazione dei documenti necessari per il trasporto é compito ed obbligo dell'agenzia di caccia; ma é importante che tutti siano al corrente delle norme vigenti nel proprio Stato per poter trasportare senza problemi a casa la selvaggina.

4.1. Documenti necessari per l'esportazione dei trofei (corna, piuma, dente):
o fattura originale rilasciata dall'agenzia di caccia
o dichiarazione doganale (EV) in caso di trasporto in paese CEE
o certificato veterinario di sanitá dal luogo di provenienza del trofeo
o Allegato "B" in caso di trasporto in paese CEE
o Biglietto di valutazione del trofeo rilasciato dall'ente venatoria
o Permesso di esportazione in caso di trofeo perso o non di provenienza da caccia

4.2. Esportazione di carne (pelle):
o In caso di esportazione nei paesi CEE ci sono obblighi severissimi di documentazione. Per questo é consigliabile affidarsi ad un trasportatore esperto.

4.3. Transito di selvaggina abbattuta in Ungheria:
o E' un fatto che necessita molta attenzione e preparazione. Le regole principali sono stabilite nella legge del 1996 LIII. 43 (2).,
o In caso di specie protette e specie oggetto di accordi internazionali il permesso puó essere rilasciato dalla Direzione del Parco Nazionale di competenza.
o In caso di specie altamente protette e oggetto degli accordi CITES il permesso puó essere rilasciato dal Ministero. Qundi puó transitare il paese solo quel carico, che possiede tutti i permessi rilasciati dalla CITES. In quanto la selvaggina abbattuta o il trofeo non ha questi permessi, secondo l'ordine del KTM del 4/1990, ( XII.7 ) L'ente della protezione della natura come ente di direzione ha diritto di sequestrare.